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Spamming: bloccati i data-base di 7 società
(Comunicato Stampa)
Dalla Newsletter del Garante del 15 - 26 luglio 2002
Nuovo intervento del Garante contro la pratica di inviare via e-mail
informazioni pubblicitarie e
commerciali indesiderate utilizzando indirizzi di posta elettronica senza il
consenso degli interessati.
L’Autorità (composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano
Rasi e Mauro Paissan) ha disposto nei confronti di 7 società,
operanti su Internet, il blocco del trattamento dei dati personali
contenuti nei loro data-base. Le società hanno violato le norme
sulla privacy avendo utilizzato in maniera indebita, senza il consenso
informato degli interessati, i loro indirizzi e-mail e altri dati per
inviare comunicazioni di tipo commerciale o promozionale.
La misura si è resa necessaria perché, da quanto è emerso nell’ambito
di alcuni procedimenti presso il Garante, è risultato che le illecite
modalità di raccolta ed utilizzazione dei dati da parte delle società
riguardavano, oltre a coloro che si erano rivolti all’Autorità per
tutelare i loro diritti, anche numerosi altri utenti di Internet. Il
Garante ha innanzitutto accolto, con varie decisioni, numerosi ricorsi di
singoli interessati. Altri casi sono stati risolti in modo parimenti
positivo per i ricorrenti, stanti le misure adottate spontaneamente dalle
società a seguito di ulteriori ricorsi.
Allo scopo quindi di prevenire tempestivamente altre possibili violazioni
delle norme sulla privacy, l’Autorità ha poi adottato undici
provvedimenti di blocco dei dati detenuti dalle società, nell’ambito
di procedimenti di controllo avviati d’ufficio dopo le decisioni dei
ricorsi, per verificare se nel corso delle varie attività di raccolta e di
utilizzo dei dati, le società siano incorse in altre violazioni della legge
sulla privacy.
Questo significa che dal momento della notifica dei provvedimenti -
curata dalla Polizia postale, della cui collaborazione il Garante si è
avvalso analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni per altre forze di
polizia - le società destinatarie del blocco (operanti in settori
che vanno dalla vendita di software, al materiale pornografico, alla
promozione commerciale, alla pubblicità) non potranno più usare
illecitamente i dati personali e dovranno limitarsi alla loro sola
conservazione, in attesa di una successiva pronuncia che verrà adottata
dall’Autorità all’esito del procedimento di controllo.
In ogni caso le società dovranno nel frattempo cancellare i dati
personali dei singoli interessati che hanno presentato in passato
ricorso al Garante o che dovessero vederlo accolto nelle prossime settimane.
Coloro che, essendovi tenuti, non dovessero rispettare il
provvedimento di blocco rischiano la reclusione da tre mesi a due anni.
Con l’adozione dei provvedimenti di blocco, l’Autorità è dunque
intervenuta allo scopo di evitare possibili illeciti nei confronti delle
numerose persone i cui dati sono detenuti dalle società. Durante le
istruttorie dei vari ricorsi proposti dai destinatari delle e-mail
indesiderate, infatti, il Garante ha raccolto elementi sufficienti per
ritenere che sono trattati in modo illecito non solo i dati dei ricorrenti.
Le società avevano dichiarato di aver attinto gli indirizzi e-mail
attraverso ricerche massive in Internet, da elenchi ritenuti erroneamente
“pubblici” e liberamente utilizzabili, oppure di averli creati
attraverso modalità automatizzate, cioè attraverso software che
consentono di raccogliere gli indirizzi e-mail sulla Rete attraverso
procedure cosiddette “random”.
In nessuno dei casi esaminati, inoltre, le società avevano
acquisito preventivamente dai destinatari delle e-mail il consenso previsto (data
la natura della comunicazione), né li avevano informati sull’uso che
avrebbero fatto dei loro dati e sui diritti che la legge sulla privacy
riconosce, in particolare il diritto di opporsi all’uso delle
informazioni personali per fini di informazione commerciale. I ricorsi
sono stati tutti accolti: oltre all’obbligo di cancellare dai loro
elenchi i dati personali dei ricorrenti, le società sono state condannate
al pagamento 250 euro per le spese del ricorso. In alcuni casi si è resa
necessaria anche una denuncia penale.
Tutte queste misure intervengono in contemporanea con la recentissima
direttiva europea su privacy e telecomunicazioni, che ha generalizzato in
Europa il principio del consenso (e non del rifiuto a posteriori) per
lo spamming, disciplinando anche quello anonimo.
Proprio per regolamentare una volta per tutte l’uso a diversi fini degli
indirizzi e-mail, il Garante sta mettendo a punto un “decalogo”, in
vista anche del codice deontologico previsto dal decreto legislativo. n.467
entrato in vigore lo scorso 1 febbraio.
Leggi le FAQ relative alla nuova legge italiana sulla
Privacy
e l'Email Marketing.
Leggi le 5
caratteristiche di Salesware.it EM1 che lo rendono conforme alla
legge, clicca qui.
Per tornare all'indice
della sezione del Garante della privacy, clicca
qui.

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