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Il principio è stato ribadito dall’Autorità Garante (composta da Stefano Rodotà. Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan) che ha affrontato in questi ultimi mesi diversi casi di utenti che avevano segnalato la pratica ormai diffusa di inviare e-mail commerciali ad indirizzi di posta elettronica raccolti in rete. Alle proteste degli utenti, le società che avevano inviato le e-mail rispondevano che non vi era stata alcuna violazione della privacy perché gli indirizzi erano stati reperiti su Internet (spesso attraverso appositi software) e che pertanto erano "pubblici". Niente di più sbagliato, afferma l’Autorità. Gli indirizzi di posta elettronica non provengono, infatti, da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici e non sono sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque. La circostanza che l’indirizzo e-mail sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di soggetti non lo rende, infatti, liberamente utilizzabile e non autorizza comunque l’invio di informazioni, di qualunque genere, anche se non specificamente a carattere commerciale o promozionale, senza un preventivo consenso. L’Autorità sottolinea che
l’eventuale disponibilità in Internet di indirizzi di posta
elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati per certi scopi
(ad esempio su un sito istituzionale o anche aziendale) attraverso siti web
o newsgroup, va "rapportata alle finalità per cui essi sono
pubblicati sulla rete". Uno degli ultimi casi di cui si è occupato il collegio del Garante ha riguardato un docente che si era visto recapitare una e-mail pubblicitaria al proprio indirizzo di posta elettronica, presente per finalità di istituto, sul sito dell’università presso la quale insegna.
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