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Rubrica Email Marketing su
sito Microsoft a cura di Salesware.it
Gli
indirizzi di posta elettronica presenti su Internet sono pubblici?
Come abbiamo già segnalato nel nostro
articolo "Lo spamming" , l'utilizzo della posta elettronica
come veicolo pubblicitario/promozionale è disciplinato in Italia dalla
legge 675/96.
La legge 675/96 non richiede, per il primo invio, la richiesta del
consenso qualora il dato sia pubblico. L'articolo 12 (Casi di
esclusione del consenso) recita infatti al punto c):
Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque.
Quindi per la legge 675/96 è lecito un primo invio senza consenso se
l'indirizzo di posta elettronica è pubblico.
In base a questo articolo si potrebbe facilmente supporre che gli indirizzi
di email presenti su Internet siano pubblici e che quindi sia
possibile utilizzarli senza avere avuto il preventivo consenso.
Questa supposizione è in realtà completamente errata. Il Garante ha
infatti chiarito in diverse occasioni che gli indirizzi di posta elettronica
presenti su Internet non possono essere assolutamente considerati
pubblici come invece sono quelli presenti, ad esempio, sulle pagine
gialle o sugli elenchi telefonici.
La prima decisione
in merito risale all'11 gennaio 2001 ed è stata presa in relazione
alle segnalazioni ricevute da cittadini che si erano visti recapitare email
non richieste dall'Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella. In
questa decisione il Garante chiarisce che gli indirizzi di posta
elettronica presenti su Internet non possono essere considerati pubblici.
Tale decisione recita infatti al punto 2 della premessa:
"La previsione contenuta nella citata
lettera c) non si riferisce a qualunque dato personale che sia di fatto
consultabile da una pluralità di persone, ma ai soli dati personali che
oltre ad essere desunti da registri, elenchi, atti o documenti
"pubblici" (in particolare in quanto formati o tenuti da uno o più
soggetti pubblici), siano sottoposti ad un regime giuridico di piena
conoscibilità da parte di chiunque, regime che può
peraltro prevedere modalità o limiti temporali i quali vanno rispettati
anche in caso di comunicazione o diffusione dei dati (art. 20, comma 1,
lett. b), legge n. 675/1996 )".
Non basta quindi, per poter
considerare pubblico un indirizzo di email, il fatto che tale indirizzo sia
conoscibile, in determinate circostanze, da una pluralità di persone
come può succedere per un indirizzo pubblicato su Internet. Inoltre non
possono essere considerati pubblici neanche gli indirizzi di email
che vengono pubblicati su forum o newsgroup. Al punto 3 della
premessa della stessa decisione il Garante infatti stabilisce:
" E' parimenti per un verso infondata
e per un altro ininfluente la tesi secondo cui, con la partecipazione a
forum e newsgroup, l'utente "decide di pubblicare (cioè di rendere
pubblico) il proprio indirizzo di posta elettronica" ed "e
consapevole che quell'indirizzo, quel dato, potrà esser letto ed acquisito
da chiunque si trovi "a passare" dalla pagina web
interessata".
Va considerato infatti che la conoscenza di fatto degli indirizzi che si
realizza in tali casi non può essere disgiunta dalla finalità per cui essa
avviene. Contrasta, pertanto, con i principi di correttezza e finalità del
trattamento raccogliere i dati che singoli utenti "lasciano" in un
newgroup, forum, ecc. solo per le finalità di specifica discussione su
determinati temi, hobbies, ecc., ed utilizzarli per altri scopi che nulla
hanno a che vedere -anche indirettamente- con l'argomento per il quale
l'utente partecipa ad una discussione più o meno "pubblica" ed
indica il proprio recapito e le proprie generalità (art. 9, comma 1, lett.
b), legge n. 675/1996 )."
Questo principio rende pertanto non
conformi alla leggenélaraccolta automatica di indirizzi di email
presenti su internet né la loro creazione artificiosa, attività che
si possono realizzare oggi con appositi software.
Per poter inviare quindi comunicazioni, di
qualunque tipo, ad utenti che abbiano pubblicato il proprio indirizzo su
internet occorre sempre il loro preventivo consenso!
Autori: Adriana Galgano e Eugenio
La Mesa
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