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Rubrica Email Marketing su sito Microsoft a cura di Salesware.it

Gli indirizzi di posta elettronica presenti su Internet sono pubblici? 

Come abbiamo già segnalato nel nostro articolo "Lo spamming" , l'utilizzo della posta elettronica come veicolo pubblicitario/promozionale è disciplinato in Italia dalla legge 675/96.
La legge 675/96 non richiede, per il primo invio, la richiesta del consenso qualora il dato sia pubblico. L'articolo 12 (Casi di esclusione del consenso) recita infatti al punto c):
Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Quindi per la legge 675/96 è lecito un primo invio senza consenso se l'indirizzo di posta elettronica è pubblico.
In base a questo articolo si potrebbe facilmente supporre che gli indirizzi di email presenti su Internet siano pubblici e che quindi sia possibile utilizzarli senza avere avuto il preventivo consenso.
Questa supposizione è in realtà completamente errata. Il Garante ha infatti chiarito in diverse occasioni che gli indirizzi di posta elettronica presenti su Internet non possono essere assolutamente considerati pubblici come invece sono quelli presenti, ad esempio, sulle pagine gialle o sugli elenchi telefonici.
La prima decisione in merito risale all'11 gennaio 2001 ed è stata presa in relazione alle segnalazioni ricevute da cittadini che si erano visti recapitare email non richieste dall'Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella. In questa decisione il Garante chiarisce che gli indirizzi di posta elettronica presenti su Internet non possono essere considerati pubblici. Tale decisione recita infatti al punto 2 della premessa:

"La previsione contenuta nella citata lettera c) non si riferisce a qualunque dato personale che sia di fatto consultabile da una pluralità di persone, ma ai soli dati personali che oltre ad essere desunti da registri, elenchi, atti o documenti "pubblici" (in particolare in quanto formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici), siano sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque, regime che può
peraltro prevedere modalità o limiti temporali i quali vanno rispettati anche in caso di comunicazione o diffusione dei dati (art. 20, comma 1, lett. b), legge n. 675/1996 )".

Non basta quindi, per poter considerare pubblico un indirizzo di email, il fatto che tale indirizzo sia conoscibile, in determinate circostanze, da una pluralità di persone come può succedere per un indirizzo pubblicato su Internet. Inoltre non possono essere considerati pubblici neanche gli indirizzi di email che vengono pubblicati su forum o newsgroup. Al punto 3 della premessa della stessa decisione il Garante infatti stabilisce:

" E' parimenti per un verso infondata e per un altro ininfluente la tesi secondo cui, con la partecipazione a forum e newsgroup, l'utente "decide di pubblicare (cioè di rendere pubblico) il proprio indirizzo di posta elettronica" ed "e consapevole che quell'indirizzo, quel dato, potrà esser letto ed acquisito da chiunque si trovi "a passare" dalla pagina web interessata".
Va considerato infatti che la conoscenza di fatto degli indirizzi che si realizza in tali casi non può essere disgiunta dalla finalità per cui essa avviene. Contrasta, pertanto, con i principi di correttezza e finalità del trattamento raccogliere i dati che singoli utenti "lasciano" in un newgroup, forum, ecc. solo per le finalità di specifica discussione su
determinati temi, hobbies, ecc., ed utilizzarli per altri scopi che nulla hanno a che vedere -anche indirettamente- con l'argomento per il quale l'utente partecipa ad una discussione più o meno "pubblica" ed indica il proprio recapito e le proprie generalità (art. 9, comma 1, lett. b), legge n. 675/1996 )."

Questo principio rende pertanto non conformi alla leggenélaraccolta automatica di indirizzi di email presenti su internet né la loro creazione artificiosa, attività che si possono realizzare oggi con appositi software.

Per poter inviare quindi comunicazioni, di qualunque tipo, ad utenti che abbiano pubblicato il proprio indirizzo su internet occorre sempre il loro preventivo consenso!

Autori: Adriana Galgano e Eugenio La Mesa


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